L'investimento previsto è suddiviso in un investimento e un compito di accompagnamento, vale a dire: preparazione della documentazione preparatoria, vigilanza degli investitori, costi indiretti (7 % forfettario). Il compito di investimento riguarda la termomodernizzazione di 20 edifici, disposti in ordine di ordine secondo la sintesi degli audit energetici. Tutti i lavori di investimento inclusi nel progetto risultano direttamente dagli audit energetici allegati e sono stati inclusi nei progetti di costruzione e nelle stime dei costi degli investitori. Essi serviranno agli obiettivi di migliorare l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di CO2 attraverso una completa termomodernizzazione: isolamento degli edifici (metodo BSO: polistirolo, lana minerale come rivestimento di diversi spessori o inalazione di granuli), sostituzione di falegnameria per finestre e porte, sostituzione o ammodernamento di fonti di calore con impianti c.o., c.w.u., ventilazione, condizionamento d'aria, compreso il collegamento alla rete di riscaldamento; sostituzione dell'illuminazione per il risparmio energetico e l'installazione RES ai fini della produzione di energia elettrica. La portata delle attività nell'ambito di ciascun compito e i relativi parametri materiali e tecnologici sono illustrati al punto C.2.3.; è stata elaborata sulla base di revisioni contabili e stime degli investitori. Una parte delle spese, non direttamente connesse alla tutela dell'ambiente, è stata considerata non ammissibile e separata come attività separate, conformemente ai requisiti tecnici del sistema e-RPO, e sulla base delle stime dei costi degli investitori. L'IVA è la spesa ammissibile del progetto. Conformemente al manuale di qualificazione delle spese, sul lato dei costi ammissibili (secondo le stime dei costi per ciascuno dei 20 edifici), sono incluse le spese specifiche della misura 4.3.1, vale a dire le opere di termomodernizzazione che portano all'ottenimento di adeguati coefficienti di trasferimento termico, conformemente alle norme tecniche e costruttive applicabili e ai requisiti derivanti dalla "Metodica...". Un impianto RES è stato considerato inammissibile. Ulteriore parte della descrizione di cui al punto Q.