In RO ci sono (con una media annuale, costante negli ultimi anni), circa 4000 bambini che hanno ricevuto una sanzione alternativa con il carcere per il fatto che non sono penalmente responsabili per le loro azioni o il legislatore sceglie una sanzione diversa dall'istituzionalizzazione. Ricevono una sanzione alternativa, ad esempio la sorveglianza. La politica di prevenzione e gli obiettivi della giustizia minorile, in relazione al criterio dell'età, delineano due diversi modi giuridici per affrontare la responsabilità dei minori di fronte al diritto penale: una che si riferisce direttamente alla categoria di minori di età compresa tra 0-14 anni considerati con assoluta incapacità alla responsabilità penale e un'altra che prevede l'insorgenza della responsabilità penale a partire dall'età di 14 anni, anche l'età di 14-18 anni è frammentata in due fasi, alcuni dei quali rimangono con una limitata capacità di responsabilità penale. Per la maggior parte di coloro che non sono penalmente responsabili e che sono stabiliti una sanzione non detentiva di libertà come la sorveglianza, è un'ultima possibilità concessa. Essi sono orientati alla DGASPC, che ha il compito di fornire un piano d'intervento e di fornire servizi conformemente al piano elaborato, compresi i servizi di consulenza (istruzione genitoriale) forniti ai genitori. L'art. 35 della delibera governativa n. 117/1997 prevede la possibilità di istituire, da parte di enti privati autorizzati o autorità locali della pubblica amministrazione, i seguenti tipi di servizi specializzati per il minore che commette reati e non penalmente responsabili: — Centri di assistenza e sostegno per la riabilitazione psicologica del bambino con problemi psicosociali; — Servizi di orientamento, supervisione e sostegno al reinserimento sociale del minore delinquente; Centri di rieducazione per il bambino delinquente; — Istituti medico-educativi per il bambino delinquente. Per quanto riguarda l'applicazione di tali norme giuridiche in vigore da parte delle istituzioni competenti, esiste una prassi piuttosto non unitaria, conseguenza sia di un vuoto di servizi per quanto riguarda la metodologia di indagine dei casi riguardanti minori che commettono reati che non rispondono penalmente, sia di una mancanza di coordinamento tra le parti coinvolte nella risoluzione di tali casi. La supervisione consiste nell'inclusione del minore nei programmi di reinserimento sociale, nonché nella fornitura di assistenza e consulenza, ma finché non vi saranno servizi abilitati a svolgere tali attività, non è possibile effettuare la sorveglianza, il che significa che tale misura è registrata solo su carta, senza essere attuata conformemente alla legislazione nazionale, secondo le norme richieste per questo tipo di servizi sociali. L'intervento per la ristrutturazione cognitiva e comportamentale dei minori che hanno commesso un reato e che hanno ricevuto una sanzione come la sorveglianza è una misura d'intervento che dà