L'azione riguarda il sostegno delle imprese indipendentemente dal settore colpito dalla pandemia sotto forma di anticipo rimborsabile. I beneficiari finali saranno le piccole e medie imprese, indipendentemente dalla loro forma giuridica, che operano legalmente nel paese in cui i codici di attività (CGO) sono inclusi nell'elenco delle persone colpite dalla pandemia di COVID-19. Le imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore della pesca e dell'acquacoltura non sono ammissibili.Per il periodo fino al 31 dicembre 2021 è previsto un periodo di grazia senza interessi durante il quale l'impresa beneficiaria non è obbligata a rimborsare alcuna quota di capitale o di interessi. Al termine del periodo di grazia, l'importo dell'aiuto ricevuto è rimborsato in 40 rate mensili uguali, ciascuna delle quali sarà versata l'ultimo giorno del mese. L'importo dell'aiuto è applicato al tasso di riferimento, al tasso di base fissato dalla Commissione europea per la Grecia e in vigore alla data di entrata in vigore della presente decisione, conformemente all'ultima comunicazione 2008/C 14/02 (C 14/6 del 19.1.2008), maggiorata di 109 punti base. Va inoltre osservato che l'impresa sovvenzionata è tenuta a mantenere fino al 31 ottobre 2020 il numero di dipendenti da essa impiegati al 31 marzo 2020. Infine, solo il 70 % dell'aiuto può essere rimborsato se il fatturato dell'impresa, un anno dopo il ricevimento dell'aiuto, è ridotto del 70 % o più rispetto al livello del fatturato di riferimento o del reddito lordo (b) il rimborso di solo il 60 % dell'aiuto, per le imprese con più di 20 dipendenti al 31 marzo 2020, purché mantengano in media il numero di dipendenti occupati al 31 marzo 2020; sulla base dei dati del sistema ERGANI, fino al 31 marzo 2021.Per le imprese beneficiarie di aiuti nell'ambito della disciplina temporanea, l'importo totale degli aiuti ricevuti da qualsiasi programma ai sensi della sezione 3.1 della disciplina temporanea non può superare ottocentomila EUR (800 000). L'importo massimo dell'aiuto dell'azione in questione per impresa non può superare 300 000 EUR per le imprese che occupano fino a 250 persone e 500 000 EUR per le imprese che occupano più di 250 persone. L'azione è inclusa nell'elenco delle misure destinate all'UE fino al 31 dicembre 2020, in particolare nell'ambito dei regimi approvati a norma del 19.3.2020/C(2020) 1863 comunicazione della Commissione sul quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato, in vigore, a sostegno dell'economia durante l'attuale pandemia di COVID-19 e nel regime approvato dell'UE SA del 7 aprile 2020. 56815 (2020/N).L'aiuto concesso alle imprese dell'operazione riguarda solo il regime di aiuti Quadro temporaneo C(2020)1863/19-03-2020