L'azione riguarda il secondo ciclo per sostenere le imprese indipendentemente dal settore colpito dalla pandemia sotto forma di anticipo rimborsabile. I beneficiari finali saranno le piccole e medie imprese, indipendentemente dalla loro forma giuridica, che operano legalmente nel paese e che sono state colpite dalla pandemia di COVID-19. Le imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore della pesca e dell'acquacoltura non sono ammissibili.Per il periodo fino al 31 dicembre 2021 è previsto un periodo di grazia senza interessi durante il quale l'impresa beneficiaria non è obbligata a rimborsare alcuna quota di capitale o di interessi. Al termine del periodo di grazia, l'importo dell'aiuto ricevuto è rimborsato in 40 rate mensili uguali, ciascuna delle quali sarà versata l'ultimo giorno del mese. L'importo dell'aiuto è soggetto a un tasso di riferimento dello 0,94 % corrispondente al tasso di base fissato dalla Commissione europea per la Grecia e in vigore alla data di entrata in vigore della decisione ministeriale congiunta n. 148 (GG II 2729/3.7.2020), conformemente alla comunicazione della Commissione 2008/C 14/02 (C 14/6 del 19.1.2008), ossia -0,15, maggiorata di 109 punti base. Va inoltre osservato che l'impresa sovvenzionata è tenuta a mantenere fino al 31 ottobre 2020 il numero di dipendenti da essa impiegati al 1º giugno 2020 sulla base dei dati del sistema ERGANI. Infine, solo il 70 % dell'aiuto può essere rimborsato se il fatturato dell'impresa, un anno dopo il ricevimento dell'aiuto, è ridotto del 70 % o più rispetto al livello del fatturato di riferimento o del reddito di riferimento lordo di cui all'articolo 2, paragrafi 10 e 11, della decisione ministeriale congiunta n. 148 (GG II 2729/3.7.2020)b) del rimborso di solo il 60 % dell'aiuto; per le imprese con più di 20 dipendenti al 1º giugno 2020, purché mantengano in media il numero di dipendenti occupati al 1º giugno 2020 sulla base dei dati del sistema ERGANI, fino al 1º giugno 2021 incluso.Per le imprese beneficiarie di aiuti nell'ambito del quadro temporaneo, l'importo totale degli aiuti ricevuti nell'ambito di qualsiasi programma di cui alla sezione 3.1 del quadro di riferimento temporaneo non può superare 8centomila EUR (800 000). L'importo massimo dell'aiuto dell'azione in questione per impresa non può superare 300 000 EUR per le imprese che occupano fino a 250 persone e 500 000 EUR per le imprese che occupano più di 250 persone. L'azione è inclusa nell'elenco delle misure destinate all'UE fino al 31 dicembre 2020, in particolare nell'ambito dei regimi approvati a norma del 19.3.2020/C(2020) 1863 comunicazione della Commissione sul quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato, in vigore, a sostegno dell'economia durante l'attuale pandemia di COVID-19 e nel regime approvato dell'UE SA del 7 aprile 2020. 56815 (2020/N) modificata dal n. 58047(2020/N) Grecia, comunicazione C(2020) 5404 final/31.7.2020.L'aiuto concesso alle imprese dell'operazione riguarda solo il regime quadro temporaneo C(2020)1863/19-03-2020.